(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2017) IL PRESIDENTE Visto l'art. 3, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), che prevede che l'amministrazione regionale sia autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonche' a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori; Vista la deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1435 relativa alla approvazione del regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'art. 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017); Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica e' stata regolarmente trasmessa ai competenti Uffici della Commissione europea; Preso atto che la Commissione europea ha registrato, senza formulare osservazioni, il regime di aiuto con il numero SA.48893(2017/XA), come comunicato dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea con e-mail di data 10 agosto 2017; Ritenuto pertanto di emanare il regolamento in argomento; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'art. 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI